Art. 13. Modalita' di erogazione dei contributi 1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalita': a) 80 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprieta' dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, nonche' alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformita' al progetto ed entro i termini di cui al comma 4; b) 20 per cento alla conclusione dei lavori subordinatamente alla presentazione di: 1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio; 2) certificato di agibilita'; 3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano. 2. La fideiussione di cui al comma 1, letteta a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale. 3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a). 4. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di notificazione di cui all'art. 12, comma 8, pena la revoca del contributo. 5. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura competente entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), per pari importo. 7. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002, puo' concedere proroghe ai termini di cui ai commi 4 e 5 in presenza di gravi e documentati motivi. 8. Ai comuni ed all'ARER non e' richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).