Art. 13.
               Modalita' di erogazione dei contributi
    1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalita':
      a) 80  per  cento  all'avvio  dell'intervento, subordinatamente
alla  presentazione  della  certificazione  attestante  la proprieta'
dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di
inizio  dei  lavori,  nonche'  alla  costituzione di una fideiussione
bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari all'intero contributo, a
garanzia   della  realizzazione  dell'intervento  in  conformita'  al
progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
      b) 20  per  cento  alla conclusione dei lavori subordinatamente
alla presentazione di:
        1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di
assenso urbanistico-edilizio;
        2) certificato di agibilita';
        3)  documentazione  attestante  la  denuncia al nuovo catasto
edilizio urbano.
    2.  La fideiussione di cui al comma 1, letteta a), deve prevedere
espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva escussione
del  debitore  principale e la sua operativita' entro trenta giorni a
semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale.
    3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui
al  comma  1,  lettera  b),  si  procede allo svincolo della garanzia
fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
    4.  La  documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere
presentata  alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di
notificazione  di  cui  all'art.  12,  comma  8,  pena  la revoca del
contributo.
    5.  La  documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere
presentata  alla  struttura  competente  entro quarantotto mesi dalla
data di inizio lavori.
    6.  La mancata presentazione della documentazione di cui al comma
1,   lettera   b),   comporta   la  revoca  del  contributo  mediante
provvedimento  del  dirigente  della  struttura  competente,  con  la
restituzione,   nei   trenta  giorni  successivi  alla  notifica  del
provvedimento   di   revoca,   della  parte  di  contributo  erogata,
maggiorata  degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di
erogazione  o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di
cui al comma 1, lettera a), per pari importo.
    7. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 24
del  regolamento  regionale  n.  1/2002,  puo'  concedere proroghe ai
termini  di  cui  ai  commi  4 e 5 in presenza di gravi e documentati
motivi.
    8.   Ai   comuni   ed  all'ARER  non  e'  richiesta  la  garanzia
fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).