Art. 14. Vigilanza e controlli 1. La struttura competente puo' disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare: a) lo stato di attuazione; b) la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo. 2. I comuni possono disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'art. 5.