Art. 14.
                        Vigilanza e controlli
    1.  La  struttura  competente  puo' disporre in qualsiasi momento
controlli  sugli  interventi  oggetto  di  contributo  allo  scopo di
verificare:
      a) lo stato di attuazione;
      b) la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese
dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.
    2. I comuni possono disporre in qualsiasi momento controlli sugli
interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto
degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'art. 5.