Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e determinato in annui Euro 1.550.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005. 2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di previsione della parte spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 e vi si provvede mediante riduzione di annui Euro 1.550.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.1. dell'allegato n. 1 al bilancio annuale e pluriennale. 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.