Art. 15.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge e
determinato in annui Euro 1.550.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005.
    2.  Gli  oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di
previsione  della  parte spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02.
(Interventi  per l'edilizia abitativa) del bilancio della Regione per
l'anno  finanziario  2003  e  di  quello  pluriennale  per  gli  anni
2003/2005 e vi si provvede mediante riduzione di annui Euro 1.550.000
dello  stanziamento  iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per
il    finanziamento    di   spese   d'investimento),   dell'obiettivo
programmatico   3.1. (Fondi   globali)   a   valere  sullo  specifico
accantonamento  previsto al punto B.1. dell'allegato n. 1 al bilancio
annuale e pluriennale.
    3.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.