Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 i seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico; c) i comuni; d) l'azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER).