Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  Possono  beneficiare  delle  agevolazioni di cui all'art. 4 i
seguenti soggetti:
      a) le persone fisiche;
      b) le  persone  giuridiche  di  diritto  privato  e  di diritto
pubblico;
      c) i comuni;
      d) l'azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER).