Art. 3.
                     Tipologia degli interventi
    1. Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 gli
interventi di:
      a) recupero e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
      b) nuova edificazione.
    2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare
delle   agevolazioni   gli   interventi   edilizi  che  prevedono  la
realizzazione   di  un  numero  massimo  di  alloggi  destinati  alla
locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici
utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno
il  75  per  cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto
dell'intervento.   Le  agevolazioni  riguardano,  comunque,  l'intera
superficie  utile  abitabile  dell'intervento  qualora  la superficie
convenzionata  corrisponda  ad  almeno  il  75  per cento dell'intera
superficie utile abitabile.
    3.  Gli  alloggi  di  cui al comma 2 devono possedere le seguenti
caratteristiche:
      a) avere  almeno  uno e non piu' di cinque vani abitabili oltre
ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
      b) costituire unita' abitative indipendenti;
      c) comprendere  una  superficie utile abitabile non inferiore a
ventotto  metri  quadrati  e  non  superiore  a  novantacinque  metri
quadrati.
    4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera c), e' ammesso
alle  agevolazioni  anche  il recupero di alloggi costruiti prima del
1° gennaio  1962  la  cui superficie utile abitabile non sia comunque
superiore a centoventi metri quadrati.
    5. Gli alloggi convenzionali non possono avere le caratteristiche
di  abitazione  di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969
(Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
    6.   Nel   caso   di   interventi   edilizi  che  comprendano  la
realizzazione  e/o  il  recupero  di locali destinati ad attivita' di
produzione  di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole
superfici destinate ad edilizia abitativa.
    7.  Il  numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone
agevolato  aventi  superficie  abitabile  inferiore  a quaranta metri
quadrati  non puo' superare il rapporto indicato nella tabella di cui
all'allegato A alla presente legge.
    8. Nel caso di interventi realizzati da comuni o dall'ARER, tutti
gli  alloggi  oggetto  dell'intervento  devono  essere destinati alla
locazione a canone convenzionato.