Art. 3. Tipologia degli interventi 1. Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 gli interventi di: a) recupero e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente; b) nuova edificazione. 2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile dell'intervento qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile. 3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche: a) avere almeno uno e non piu' di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso; b) costituire unita' abitative indipendenti; c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a ventotto metri quadrati e non superiore a novantacinque metri quadrati. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera c), e' ammesso alle agevolazioni anche il recupero di alloggi costruiti prima del 1° gennaio 1962 la cui superficie utile abitabile non sia comunque superiore a centoventi metri quadrati. 5. Gli alloggi convenzionali non possono avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso). 6. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attivita' di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa. 7. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato aventi superficie abitabile inferiore a quaranta metri quadrati non puo' superare il rapporto indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge. 8. Nel caso di interventi realizzati da comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.