Art. 4.
                         C o n t r i b u t i
    1.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art. 3, comma 1, la giunta
regionale  puo'  concedere  contributi in conto capitale nella misura
seguente:
      a) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per il recupero
e/o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
      b) i  fino al 30 per cento della spesa ammissibile per le nuove
edificazioni.
    2.   Il  contributo  non  e'  cumulabile  con  altre  provvidenze
regionali concesse per le medesime finalita'.