Art. 4. C o n t r i b u t i 1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, la giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale nella misura seguente: a) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per il recupero e/o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente; b) i fino al 30 per cento della spesa ammissibile per le nuove edificazioni. 2. Il contributo non e' cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalita'.