Art. 5. C o n v e n z i o n e 1. La concessione dei contributi di cui all'art. 4 e' subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente ed il comune territorialmente competente. 2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere in particolare: a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 9, per il periodo di seguito indicato: 1) almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero; 2) almeno quindici anni, nel caso di interventi di nuova edificazione; b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato; c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilita' e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio; d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo. 3. La convenzione deve essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio ed e' trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura delcomune e a spese dei beneficiari. 4. Decorso il periodo di validita' della convenzione, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione. 5. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione. 6. I comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.