Art. 5.
                        C o n v e n z i o n e
    1. La concessione dei contributi di cui all'art. 4 e' subordinata
alla  stipula di apposita convenzione tra il richiedente ed il comune
territorialmente competente.
    2.  La  convenzione,  conforme allo schema approvato dalla giunta
regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, deve prevedere in particolare:
      a) la   locazione   a   canone  convenzionato  e  l'occupazione
effettiva  degli  alloggi  a  scopo  abitativo  primario, da parte di
soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui all'art. 9, per il periodo di
seguito indicato:
        1) almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero;
        2)  almeno  quindici  anni,  nel  caso di interventi di nuova
edificazione;
      b) la  determinazione  del  canone di locazione di ogni singolo
alloggio convenzionato;
      c) l'obbligo  di  occupazione  effettiva dell'alloggio entro un
anno  dalla  data  di  rilascio  del  certificato  di  abitabilita' e
l'obbligo,  entro  lo  stesso  termine,  per  il nucleo familiare che
occupa  l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in
cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;
      d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e
in  particolare  di  quelli  concernenti  il  canone  di  locazione e
l'occupazione  dell'alloggio  convenzionato  da parte di soggetti non
aventi titolo.
    3. La convenzione deve essere sottoscritta al rilascio del titolo
abilitativo  urbanistico-edilizio ed e' trascritta alla conservatoria
dei registri immobiliari a cura delcomune e a spese dei beneficiari.
    4.  Decorso il periodo di validita' della convenzione, il sindaco
rilascia  il  nulla  osta  per la cancellazione del vincolo derivante
dalla convenzione.
    5.  Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della
scadenza  del  vincolo  alla locazione. In tal caso, il vincolo viene
assunto  dall'acquirente  e  riportato  nell'atto  di compravendita e
nelle relative note di trascrizione.
    6.  I  comuni,  qualora siano esecutori diretti degli interventi,
assumono  gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di
apposito provvedimento amministrativo.