Art. 6. Criteri per la determinazione della spesa ammissibile 1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo si applicano i seguenti criteri: a) le tipologie degli interventi sono quelle di recupero primario, recupero secondario, recupero di edifici da acquistare e nuova edificazione definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gia' modificata dalle leggi regionali 12 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35); b) la determinazione delle superfici ed il calcolo della superficie complessiva sono definiti secondo i criteri indicati all'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata); c) i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento sono determinati dalla giunta regionale con propria deliberazione.