Art. 6.
        Criteri per la determinazione della spesa ammissibile
    1.  Ai  fini  della  determinazione  della  spesa  ammissibile  a
contributo si applicano i seguenti criteri:
      a) le  tipologie  degli  interventi  sono  quelle  di  recupero
primario,  recupero  secondario,  recupero di edifici da acquistare e
nuova edificazione definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art.
4   della   legge   5 agosto  1978,  n.  457  (Norme  per  l'edilizia
residenziale), e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n.
8  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n.
39   (Normativa   e   criteri   generali   per   l'assegnazione,   la
determinazione  dei  canoni  e  la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale   pubblica),   gia'  modificata  dalle  leggi  regionali
12 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35);
      b) la  determinazione  delle  superfici  ed  il  calcolo  della
superficie  complessiva  sono  definiti  secondo  i  criteri indicati
all'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994
(Determinazione  dei  limiti  massimi  di costo per gli interventi di
edilizia   residenziale  sovvenzionata  e  di  edilizia  residenziale
agevolata);
      c) i   limiti   massimi   di   costo   per  ciascuna  tipologia
d'intervento  sono  determinati  dalla  giunta  regionale con propria
deliberazione.