Art. 7.
Riduzione  del  contributo  per  il  rilascio  del titolo abilitativo
                        urbanistico-edilizio
    1.   Per   gli   interventi   di  edilizia  abitativa  aventi  le
caratteristiche  di  cui all'art. 3 e per i quali siano stati assunti
gli obblighi ai sensi dell'art. 5, il contributo relativo al rilascio
del  titolo abilitativo urbanistico-edilizio di cui all'art. 64 della
legge  regionale  6 aprile  1998,  n.  11 (Normativa urbanistica e di
pianificazione  territoriale  della  Valle  D'Aosta), e' ridotto alla
sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.
    2. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione e/o il
recupero  di  locali  destinati  ad attivita' di produzione di beni o
servizi,  la  riduzione  di  cui  al  comma  1  si  applica alle sole
superfici destinate ad edilizia abitativa.
    3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei
casi  in  cui  l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui
alla presente legge.