Art. 7. Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio 1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'art. 5, il contributo relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle D'Aosta), e' ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione. 2. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attivita' di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui alla presente legge.