Art. 8.
              Criteri per la determinazione del canone
    1. Il canone di locazione e' determinato sulla base degli accordi
sottoscritti   tra   le  organizzazioni  sindacali  della  proprieta'
edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998,  n.  431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo).
    2.  In  mancanza  degli  accordi  di cui al comma 1, il canone di
locazione  annuo e' pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale
di  costo per gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 6,
comma 1,  lettera c), e la superficie utile dell' alloggio, calcolata
ai  sensi  dell'art.  6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici
5 agosto 1994.
    3.  Il  canone di locazione puo' essere aggiornato annualmente in
percentuale  pari  alla  variazione  dell'indice  nazionale ISTAT dei
prezzi al consumo.