Art. 8. Criteri per la determinazione del canone 1. Il canone di locazione e' determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo e' pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo per gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e la superficie utile dell' alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994. 3. Il canone di locazione puo' essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.