Art. 9. Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati 1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere c), e), f) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), con esclusione del requisito del limite minimo di reddito di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), dello stesso regolamento regionale. 2. Il possesso dei requisiti e' attestato dal comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato a beneficiare dell'alloggio convenzionato. 3. Nel caso di interventi realizzati da comuni o dall'ARER, gli alloggi sono prioritariamente destinati nell'ordine: a) ai titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno perso i requisiti di cui all'art. 43 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per la permanenza nell'alloggio, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1; b) a soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; c) ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 4. I comuni e l'ARER provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari. 5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione, sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata, sia nel caso in cui vi rinuncino.