Art. 9.
          Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati
    1.  I  soggetti  beneficiari  degli  alloggi convenzionati devono
possedere  i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere c), e),
f)  del  regolamento  regionale  27 maggio  2002,  n. 1 (Norme per la
concessione  di  mutui  ad  interesse  agevolato  a favore di persone
fisiche  nel  settore  dell'edilizia  residenziale.  Abrogazione  del
regolamento  regionale  25 agosto  1997,  n.  3),  con esclusione del
requisito  del  limite minimo di reddito di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a), dello stesso regolamento regionale.
    2.  Il  possesso dei requisiti e' attestato dal comune sulla base
di  dichiarazione  sostitutiva  prodotta  dal  soggetto interessato a
beneficiare dell'alloggio convenzionato.
    3.  Nel  caso di interventi realizzati da comuni o dall'ARER, gli
alloggi sono prioritariamente destinati nell'ordine:
      a) ai titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che
hanno  perso  i  requisiti  di  cui all'art. 43 della legge regionale
4 settembre   1995,   n.   39   (Normativa  e  criteri  generali  per
l'assegnazione,  la  determinazione  dei  canoni  e la gestione degli
alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica),  per  la  permanenza
nell'alloggio,  purche'  siano  in  possesso  dei requisiti di cui al
comma 1;
      b) a  soggetti  collocati  in graduatoria per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
      c) ad  altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma
1.
    4.  I  comuni  e  l'ARER  provvedono  con  proprio  regolamento a
definire  i  criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti
beneficiari.
    5.  I  soggetti  collocati  in  graduatoria per l'assegnazione di
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  non perdono il diritto
all'assegnazione,  sia  nel  caso  in  cui  accedano  alla  locazione
convenzionata, sia nel caso in cui vi rinuncino.