Art. 16. Disposizioni di prima attuazione 1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 7, comma 1, le istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'articolo 19, comma 2. 2. Gli enti e le associazioni culturali, gia' inseriti nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell'albo regionale di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003-2004 al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge.