Art. 16.
                  Disposizioni di prima attuazione
    1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte
nella  sezione  speciale  dell'albo  di  cui  all'art. 7, comma 1, le
istituzioni  di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla
presente  legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi
abrogate dall'articolo 19, comma 2.
    2.  Gli enti e le associazioni culturali, gia' inseriti nell'albo
istituito  ai  sensi  della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che
non  posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo
regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e
7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente
legge,  nell'albo regionale di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente
al biennio 2003-2004 al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti
previsti dalla presente legge.