Regolamento   di  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'assegnazione  a  favore dei comprensori montani e delle province di
Trieste  e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettera a),
                b) e c) della legge regionale 1/2003.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione  a  favore dei comprensori montani e delle province di
Trieste  e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a),
b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.
                               Art. 2.
               Riparto del fondo di euro 6.230.965,50
    1.  Il  fondo di cui all'Art. 3 comma 10, lettera a), della legge
regionale  n.  1/2003, assegnato a ciascun comprensorio montano nella
misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse,
nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della legge
regionale 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge
regionale  25 giugno  2002,  n. 15, a ciascuna comunita' montana alla
quale sono succeduti.
    2.   Alle   province   di   Trieste   e   Gorizia   e'  assegnata
complessivamente  la  quota  di  nove dodicesimi dell'ammontare delle
assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
lettera  a)  della  legge  regionale  n.  3/2002,  come  incrementate
dall'art.  2,  comma  1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15,
alla comunita' montana del Carso alla quale sono succedute.
    3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province
per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio
montano   di   ciascuna   delle   anzidette  Province,  calcolata  al
31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base rispettivo territorio
montano di pertinenza.
                               Art. 3.
                 Riparto del fondo di euro 60.646,50
    1.  Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della legge
regionale  29 gennaio 2003, n. 1, e' assegnato a ciascun comprensorio
montano   nella   misura  di  nove  dodicesimi  dell'ammontare  delle
assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
lettera  b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'art.
2,  comma 1,  della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna
comunita' montana alla quale sono succeduti.
    2.   Alle   province   di   Trieste   e   Gorizia   e'  assegnata
complessivamente  la  quota  di  nove dodicesimi dell'ammontare delle
assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'Art. 3, comma 7,
lettera  b)  della  legge  regionale  n.  3/2002,  come  incrementate
dall'art.  2,  comma  1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15,
alla comunita' montana del Carso alla quale sono succedute.
    3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province
per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio
montano   di   ciascuna   delle   anzidette  Province,  calcolata  al
31 dicembre  2001,  e  per  il  70  per  cento  in base al rispettivo
territorio montano di pertinenza.
                               Art. 4.
                Riparto del fondo di euro 111.472,65
    1.  Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera c), della legge
regionale  29 gennaio 2003, n. 1, e' assegnato a ciascun comprensorio
montano   nella   misura  di  nove  dodicesimi  dell'ammontare  delle
assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
lettera  c)  e  comma  9  della legge regionale n. 3/2002, a ciascuna
comunita' montana alla quale sono succeduti.
    4.   Alle   province   di   Trieste   e   Gorizia   e'  assegnata
complessivamente  la  quota  di  nove dodicesimi dell'ammontare delle
assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
lettera  c)  e  comma  9 della legge regionale 3/2002, alla comunita'
montana del Carso alla quale sono succedute.
    5. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province
per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio
montano   di   ciascuna   delle   anzidette  Province,  calcolate  al
31 dicembre  2001,  e  per  il  70  per  cento  in base al rispettivo
territorio montano di pertinenza.
                               Art. 5.
                       Modalita' di erogazione
    1. Il fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento e' erogato
in  due  quote,  di cui la prima entro il mese di giugno e la seconda
entro  il  mese  di novembre. I fondi di cui agli articoli 3 e 4 sono
erogati in unica soluzione.
                     Visto: Il presidente: Tondo