Regolamento di definizione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettera a), b) e c) della legge regionale 1/2003. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1. Art. 2. Riparto del fondo di euro 6.230.965,50 1. Il fondo di cui all'Art. 3 comma 10, lettera a), della legge regionale n. 1/2003, assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna comunita' montana alla quale sono succeduti. 2. Alle province di Trieste e Gorizia e' assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla comunita' montana del Carso alla quale sono succedute. 3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base rispettivo territorio montano di pertinenza. Art. 3. Riparto del fondo di euro 60.646,50 1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, e' assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna comunita' montana alla quale sono succeduti. 2. Alle province di Trieste e Gorizia e' assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'Art. 3, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 3/2002, come incrementate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla comunita' montana del Carso alla quale sono succedute. 3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza. Art. 4. Riparto del fondo di euro 111.472,65 1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 10, lettera c), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, e' assegnato a ciascun comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale n. 3/2002, a ciascuna comunita' montana alla quale sono succeduti. 4. Alle province di Trieste e Gorizia e' assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, alla comunita' montana del Carso alla quale sono succedute. 5. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolate al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza. Art. 5. Modalita' di erogazione 1. Il fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento e' erogato in due quote, di cui la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di novembre. I fondi di cui agli articoli 3 e 4 sono erogati in unica soluzione. Visto: Il presidente: Tondo