Art. 3.
    Inserimento dell'Art. 3-bis nella legge regionale n. 21/2002)

    1.  Dopo l'Art. 3 della legge regionale n. 21/2002 e' inserito il
seguente:
    «Art. 3-bis (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine
ed  elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica). -
1.   Le   superfici  vitate  destinate  alla  produzione  di  vini  a
denominazione di origine sono iscritte agli albi dei vigneti per vini
a denominazione di origine.
    2.  Le  superfici  vitate  destinate  alla  produzione di vini ad
indicazione geografica tipica sono iscritte negli elenchi delle vigne
per vini ad indicazione geografica tipica.
    3.  Gli  albi  di  cui al comma 1 e gli elenchi di cui al comma 2
sono tenuti dalle province.
    4.  La giunta regionale, con regolamento, disciplina l'iscrizione
agli  albi  di  cui  al  comma  1  e  agli elenchi di cui al comma 2,
l'aggiornamento e la tenuta degli stessi».