Art. 3. Inserimento dell'Art. 3-bis nella legge regionale n. 21/2002) 1. Dopo l'Art. 3 della legge regionale n. 21/2002 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica). - 1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine sono iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine. 2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica sono iscritte negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica. 3. Gli albi di cui al comma 1 e gli elenchi di cui al comma 2 sono tenuti dalle province. 4. La giunta regionale, con regolamento, disciplina l'iscrizione agli albi di cui al comma 1 e agli elenchi di cui al comma 2, l'aggiornamento e la tenuta degli stessi».