Art. 4.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 21/2002

    1.  Il  comma  1  delIart.4  della  legge regionale n. 21/2002 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  L'ampliamento  delle  superfici destinate alla produzione di
vini  a  denominazione di origine e' consentito sulla base di atti di
pianificazione  adottati dalle province, sentite le comunita' montane
nel cui territorio ricade la denominazione».