Art. 4. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 21/2002 1. Il comma 1 delIart.4 della legge regionale n. 21/2002 e' sostituito dal seguente: «1. L'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine e' consentito sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province, sentite le comunita' montane nel cui territorio ricade la denominazione».