Art. 7.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 10/1989

    1.  Alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale
n.  10/1989  le  parole,  «attestazione  per i terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dell'albo dei vigneti sono soppresse».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 14 aprile 2003
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 9 aprile 2003.