Art. 7. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 10/1989 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 10/1989 le parole, «attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti sono soppresse». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 aprile 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2003.