(Pubblicata  nel  supplemento  n.  2  al  Bollettino  ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1.  L'organizzazione  e la gestione dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale  delle  Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono
disciplinate,  in  attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofillattici sperimentali, a
norma  dell'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n.  421),  come  modificato  dall'Art. 4 del decreto-legge 23 ottobre
1992,   n.  421),  come  modificato  dall'Art.  4  del  decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 542, convertito, con modificazioni, con la legge
23 dicembre 1996, n. 649, secondo le norme dell'accordo allegato alla
presente legge, che forma parte integrante della stessa.
    2.  L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato
solo  con  leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la
Regione  del  Veneto,  la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le
province autonome di Bolzano e di Trento.