(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofillattici sperimentali, a norma dell'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 649, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa. 2. L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e di Trento.