Art. 2.
                            Finanziamento
    1.  Il  finanziamento  dell'Istituto e' assicurato secondo quanto
stabilito dall'Art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.
    2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai
sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie
per  lo  svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni
rispetto  ai  programmi  concordati,  gli enti provvedono ad erogare,
anche  in  via  anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le
quote  di  riparto  previste  dall'Art.  18,  comma  3,  dell'accordo
allegato.
    3. Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito, immobili
per le esigenze di funzionamento dell'Istituto. La provincia autonoma
di Trento puo' mettere a disposizione, anche gratuitamente, personale
previe convenzioni da stipulare con l'Istituto.