Art. 3.
                             Competenze
    1.   All'adozione   dei   provvedimenti   spettanti,   ai   sensi
dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma
Friuli Venezia-Giulia e alle province autonome di Bolzano e di Trento
gli enti cogerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.