Art. 5.
                             Abrogazioni
    1. Dalla data di efficacia dell'accordo ai sensi dell'Art. 4 sono
abrogate la legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 15 (Organizzazione
e  gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie)
e l'Art. 23 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 9.
    La  presente  legge sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Trento, 19 febbraio 2002
                               DELLAI
    (Omissis).