Art. 5. Abrogazioni 1. Dalla data di efficacia dell'accordo ai sensi dell'Art. 4 sono abrogate la legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 15 (Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) e l'Art. 23 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 9. La presente legge sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 19 febbraio 2002 DELLAI (Omissis).