Art. 12. 1. Dopo l'Art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 47-bis (Assegnazione di aree nelle zone produttive). - 1. Le domande per l'assegnazione delle aree ai sensi dell'Art. 47, comma 1, devono indicare l'attivita' economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda dell'edificio prevista sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'investimento globale previsto. 2. Nelle zone produttive gia' prima dell'elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le aziende singole, nonche' i consorzi tra aziende da insediare, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell'amministrazione competente, concernente l'assegnazione definitiva. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'assegnazione provvisoria avviene su proposta del competente comitato degli assessori. Per quanto riguarda l'assegnazione occorre favorire la realizzazione di sinergie ecotecnologiche tra i futuri assegnatari, da definirsi nei criteri di applicazione della presente legge. 3. L'impresa che ha ottenuto un'assegnazione provvisoria deve presentare nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla relativa comunicazione da parte dell'ente assegnante fidejussioni bancaria per un importo ammontante a 10 euro per metro quadro del terreno in corso di assegnazione. La mancata presentazione della fidejussione equivale a rinuncia all'assegnazione provvisoria. Tale fidejussione garantisce: a) la presentazione del progetto di costruzione di massima entro novanta giorni, salvo espressa proroga, dall'invito da parte dell'ente competente. Qualora nell'ipotesi di assegnazione condominiale un'impresa rinunci per iscritto, comunicandolo all'ufficio assegnante nel termine di cui sopra, quest'ultimo riniziera' a decorrere, limitatamente agli assegnatari di massima non rinunzianti, a partire dalla data di comunicazione dell'impresa che vi subentri; b) la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 entro un mese dall'invito alla firma da parte dell'ente competente. Tale fidejussione viene restituita, previa richiesta da parte dell'interessato, dopo la firma della convenzione. In caso di rinuncia da parte dell'impresa che ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, l'ente assegnante incamera la fidejussione. 4. Gli enti di cui all'Art. 47, comma 1, accertata la conformita' delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano mediante delibera le aree in proprieta', con diritto di superficie, in concessione d'uso, oppure procedono alla stipula di appositi contratti d'affitto. 5. La delibera di assegnazione deve indicare: a) l'attivita' o le attivita' produttive per il cui svolgimento viene assegnata l'area; b) i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio dell'attivita' produttiva; c) il livello occupazionale che l'assegnatario e' tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi di imprese, il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere; d) il corrispettivo per l'assegnazione e le modalita' di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprieta' o con diritto di superficie; e) le modalita' di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o le modalita' di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario; f) il divieto ventennale di alienazione nonche' di costituire diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, ad esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitu' da costituirsi nel pubblico interesse sull'area assegnata. 6. L'assegnazione e' subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'ente assegnante e l'impresa assegnataria, in conformita' a una convenzione-tipo approvata dalla giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri, anche reali, connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento. Nel caso di assegnazione a favore di ditta individuale, se l'assegnatario vive in comunione legale di beni, la convenzione deve contenere espressa rinuncia da parte del coniuge non partecipante in alcun modo all'attivita' dell'impresa, a che il terreno oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni. L'intavolazione della proprieta' o del diritto di superficie avviene solamente a favore del titolare della ditta individuale e non anche a favore del coniuge. Nel caso di mancata dichiarazione di rinuncia, la ditta individuale per potere ottenere l'assegnazione definitiva deve assumere forma societaria, oppure i coniugi, a loro scelta, devono modificare il proprio regime patrimoniale. 7. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprieta' o di superficie. In base alla delibera vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell'area assegnata, il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, nonche' il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull'area, salvo le eccezioni o autorizzazioni da parte dell'ente assegnante. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione e' disposta dall'ente assegnante. 8. Se l'area produttiva e' assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione di assegnazione, la proprieta' della stessa puo' essere ceduta all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di venti anni. 9. Se l'area produttiva e' assegnata mediante la stipula di un apposito contratto d'affitto, allo scadere del termine massimo di sei anni a decorrere dalla firma, su esplicita richiesta dell'affittuario, la stessa gli puo' essere ceduta, a meno che non ricorrano contrari interessi pubblici, a seguito di stipula della convenzione conforme alla convenzione-tipo approvata dalla giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri anche reali connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento, nonche' a seguito della delibera di assegnazione contenente le indicazioni previste dal comma 4. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di venti anni; il quale decorre dalla data della firma del contratto di affitto. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprieta'.».