Art. 12.
    1.  Dopo l'Art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  47-bis  (Assegnazione di aree nelle zone produttive). - 1.
Le domande per l'assegnazione delle aree ai sensi dell'Art. 47, comma
1,  devono  indicare l'attivita' economica, il livello occupazionale,
il   fabbisogno   di   superficie,   la  superficie  aziendale  lorda
dell'edificio  prevista  sulla base di una bozza di progetto, i tempi
per  la  realizzazione  delle  strutture  aziendali  e l'investimento
globale previsto.
    2.  Nelle  zone produttive gia' prima dell'elaborazione del piano
di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione
provvisoria  le  aziende  singole,  nonche' i consorzi tra aziende da
insediare,  fatte  salve  le  disposizioni  della successiva delibera
formale  dell'amministrazione  competente, concernente l'assegnazione
definitiva.   Nelle   zone   produttive   di   interesse  provinciale
l'assegnazione   provvisoria   avviene  su  proposta  del  competente
comitato  degli assessori. Per quanto riguarda l'assegnazione occorre
favorire  la  realizzazione  di sinergie ecotecnologiche tra i futuri
assegnatari,  da definirsi nei criteri di applicazione della presente
legge.
    3.  L'impresa  che  ha  ottenuto un'assegnazione provvisoria deve
presentare  nel  termine  perentorio  di  sessanta giorni a decorrere
dalla   relativa   comunicazione   da   parte   dell'ente  assegnante
fidejussioni  bancaria  per un importo ammontante a 10 euro per metro
quadro del terreno in corso di assegnazione. La mancata presentazione
della  fidejussione equivale a rinuncia all'assegnazione provvisoria.
Tale fidejussione garantisce:
      a) la  presentazione  del  progetto  di  costruzione di massima
entro  novanta  giorni,  salvo espressa proroga, dall'invito da parte
dell'ente    competente.   Qualora   nell'ipotesi   di   assegnazione
condominiale   un'impresa   rinunci   per   iscritto,   comunicandolo
all'ufficio   assegnante  nel  termine  di  cui  sopra,  quest'ultimo
riniziera' a decorrere, limitatamente agli assegnatari di massima non
rinunzianti,  a  partire dalla data di comunicazione dell'impresa che
vi subentri;
      b) la  sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 entro
un mese dall'invito alla firma da parte dell'ente competente.
    Tale  fidejussione  viene  restituita,  previa richiesta da parte
dell'interessato,  dopo  la  firma  della  convenzione.  In  caso  di
rinuncia   da  parte  dell'impresa  che  ha  ottenuto  l'assegnazione
provvisoria, l'ente assegnante incamera la fidejussione.
    4. Gli enti di cui all'Art. 47, comma 1, accertata la conformita'
delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano mediante delibera
le  aree  in  proprieta',  con  diritto di superficie, in concessione
d'uso, oppure procedono alla stipula di appositi contratti d'affitto.
    5. La delibera di assegnazione deve indicare:
      a) l'attivita' o le attivita' produttive per il cui svolgimento
viene assegnata l'area;
      b) i  tempi  per  la  realizzazione delle strutture aziendali e
l'inizio dell'attivita' produttiva;
      c) il  livello  occupazionale  che  l'assegnatario  e' tenuto a
mantenere;  in caso di assegnazione a consorzi di imprese, il livello
occupazionale  che  i  singoli  membri  del  consorzio  sono tenuti a
mantenere;
      d) il  corrispettivo  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
pagamento,  qualora  l'area venga assegnata dall'ente espropriante in
proprieta' o con diritto di superficie;
      e) le modalita' di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o
le  modalita'  di  esecuzione  delle opere di urbanizzazione, qualora
queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario;
      f) il  divieto  ventennale di alienazione nonche' di costituire
diritti  reali, di godimento o diritti di obbligazione, ad esclusione
dei  diritti  di  garanzia  su  finanziamenti  e  delle  servitu'  da
costituirsi nel pubblico interesse sull'area assegnata.
    6.   L'assegnazione  e'  subordinata  alla  stipulazione  di  una
convenzione  tra  l'ente  assegnante  e  l'impresa  assegnataria,  in
conformita'   a   una   convenzione-tipo   approvata   dalla   giunta
provinciale,  che  disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i
vincoli e gli oneri, anche reali, connessi con l'assegnazione di aree
in  zone  produttive e le sanzioni in caso di inadempimento. Nel caso
di assegnazione a favore di ditta individuale, se l'assegnatario vive
in  comunione  legale di beni, la convenzione deve contenere espressa
rinuncia  da  parte  del  coniuge  non  partecipante  in  alcun  modo
all'attivita'  dell'impresa, a che il terreno oggetto di assegnazione
entri  a  far  parte della comunione legale dei beni. L'intavolazione
della  proprieta'  o  del  diritto  di superficie avviene solamente a
favore  del titolare della ditta individuale e non anche a favore del
coniuge.  Nel  caso  di  mancata  dichiarazione di rinuncia, la ditta
individuale   per  potere  ottenere  l'assegnazione  definitiva  deve
assumere  forma  societaria,  oppure i coniugi, a loro scelta, devono
modificare il proprio regime patrimoniale.
    7.   La   delibera   di   assegnazione   costituisce  titolo  per
l'intavolazione  del  diritto  di proprieta' o di superficie. In base
alla   delibera  vengono  annotati  nel  libro  fondiario,  a  carico
dell'area   assegnata,   il   vincolo   di   destinazione  d'uso  per
insediamenti  produttivi,  nonche' il vincolo del divieto di cessione
di  diritti  reali  sull'area, salvo le eccezioni o autorizzazioni da
parte  dell'ente  assegnante. Il vincolo di destinazione d'uso rimane
in  vigore  fino  alla  modifica della destinazione urbanistica della
zona    nel    piano    urbanistico    comunale.   La   cancellazione
dell'annotazione e' disposta dall'ente assegnante.
    8.  Se  l'area produttiva e' assegnata con diritto di superficie,
allo  scadere  del termine di dieci anni a decorrere dalla data della
deliberazione di assegnazione, la proprieta' della stessa puo' essere
ceduta   all'impresa  assegnataria,  a  condizione  che  siano  stati
osservati   tutti   gli   obblighi  derivanti  dalla  legge  e  dalla
convenzione.  Gli  obblighi  previsti dalla legge e dalla convenzione
vanno  osservati  in ogni caso fino allo scadere del termine di venti
anni.
    9.  Se  l'area  produttiva e' assegnata mediante la stipula di un
apposito contratto d'affitto, allo scadere del termine massimo di sei
anni    a    decorrere    dalla   firma,   su   esplicita   richiesta
dell'affittuario,  la  stessa  gli puo' essere ceduta, a meno che non
ricorrano  contrari  interessi  pubblici,  a seguito di stipula della
convenzione  conforme  alla  convenzione-tipo  approvata dalla giunta
provinciale,  che  disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i
vincoli  e  gli oneri anche reali connessi con l'assegnazione di aree
in  zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento, nonche' a
seguito  della  delibera  di  assegnazione  contenente le indicazioni
previste  dal  comma  4.  Gli  obblighi  previsti dalla legge e dalla
convenzione  vanno  osservati  in  ogni  caso  fino  allo scadere del
termine  di  venti  anni; il quale decorre dalla data della firma del
contratto  di affitto. La delibera di assegnazione costituisce titolo
per l'intavolazione del diritto di proprieta'.».