Art. 19.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  49 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1.  Gli  assegnatari di aree destinate a insediamenti produttivi
possono  affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese
di   locazione  finanziaria  mediante  costituzione  del  diritto  di
superficie. Le imprese locatarie sottoscrivono unitamente all'impresa
di  locazione  finanziaria  la convenzione di cui all'Art. 47-bis. Le
imprese   locatarie   e   l'impresa  di  locazione  finanziaria  sono
responsabili   in   solido   nei   confronti   dell'ente   assegnante
dell'osservanza  dei vincoli di legge. La responsabilita' solidale e'
prevista  per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria.
Alla  scadenza  dei  termini  previsti  dal  contratto  di  locazione
finanziaria, la responsabilita' passa per il rimanente periodo, sino,
alla  decorrenza  del  termine fissato dalla legge, alla sola impresa
locataria.».