Art. 19. 1. Il comma 1 dell'Art. 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Gli assegnatari di aree destinate a insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione del diritto di superficie. Le imprese locatarie sottoscrivono unitamente all'impresa di locazione finanziaria la convenzione di cui all'Art. 47-bis. Le imprese locatarie e l'impresa di locazione finanziaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante dell'osservanza dei vincoli di legge. La responsabilita' solidale e' prevista per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria. Alla scadenza dei termini previsti dal contratto di locazione finanziaria, la responsabilita' passa per il rimanente periodo, sino, alla decorrenza del termine fissato dalla legge, alla sola impresa locataria.».