Art. 20. 1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'Art. 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente periodo: «Il decreto del presidente della provincia e' titolo per l'intavolazione nel libro fondiario.». 2. Il comma 2 dell'Art. 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Le disposizioni di cui all'Art. 45, comma 9, e del comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche per la regolamentazione del diritto di proprieta' o degli oneri connessi alla manutenzione delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria predisposte ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e ultimate prima dell'entrata in vigore della presente legge.».