Art. 20.
    1.  Dopo  il  primo  periodo del comma 1 dell'Art. 50 della legge
provinciale  11 agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
inserito  il  seguente  periodo:  «Il  decreto  del  presidente della
provincia e' titolo per l'intavolazione nel libro fondiario.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art.  50 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Le  disposizioni  di cui all'Art. 45, comma 9, e del comma 1
del    presente    articolo trovano   applicazione   anche   per   la
regolamentazione  del  diritto  di  proprieta' o degli oneri connessi
alla  manutenzione  delle  strade  di  penetrazione  e delle opere di
urbanizzazione  primaria predisposte ai sensi della legge provinciale
20 agosto  1972,  n.  15,  e  successive  modifiche, e ultimate prima
dell'entrata in vigore della presente legge.».