Art. 22.
    1.  Il  comma  2  dell'Art.  35-quinquies della legge provinciale
20 agosto  1972,  n.  15,  recante  «legge  di  riforma dell'edilizia
abitativa», e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Ai  sensi  del  presente  articolo puo'  essere ammessa agli
incentivi  l'acquisizione  di aree produttive. L'acquisizione di aree
produttive comprende sia l'acquisto in proprieta' del terreno, sia il
possesso  a  mezzo  contratto  di  leasing. Possono beneficiare delle
incentivazioni   previste  dal  presente  articolo esclusivamente  le
imprese   industriali,   artigianali   e   commerciali  all'ingrosso,
assegnate ai sensi dell'Art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, nonche' i comuni e i consorzi di
comuni. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali,
artigianali  e  di  commercio all'ingrosso, le quali acquisiscono del
terreno  produttivo ai sensi dell'Art. 47-ter della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli ed oneri di cui all'Art.
47-bis  della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per
la  concessione  dell'incentivo,  calcolato  sulla  base  del  prezzo
d'assegnazione  per  la  stessa  area produttiva, e' la stipula della
convenzione  di cui all'Art. 47-bis, comma 6, della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13.».