Art. 22. 1. Il comma 2 dell'Art. 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante «legge di riforma dell'edilizia abitativa», e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Ai sensi del presente articolo puo' essere ammessa agli incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione di aree produttive comprende sia l'acquisto in proprieta' del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso, assegnate ai sensi dell'Art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonche' i comuni e i consorzi di comuni. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell'Art. 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli ed oneri di cui all'Art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione dell'incentivo, calcolato sulla base del prezzo d'assegnazione per la stessa area produttiva, e' la stipula della convenzione di cui all'Art. 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.».