Art. 26. 1. L'Art. 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 69 (Determinazione del sindaco sulle domande di concessione edilizia). - 1. Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco in conformita' alle disposizioni vigenti. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi.».