Art. 26.
    1.  L'Art.  69  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art. 69 (Determinazione del sindaco sulle domande di concessione
edilizia).  -  1.  Le  determinazioni  del  sindaco  sulle domande di
concessione  di  costruzione devono essere notificate all'interessato
non  oltre  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento delle domande
stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti
dal  sindaco  in  conformita' alle disposizioni vigenti. Scaduto tale
termine  senza  che  il  sindaco  si  sia  pronunciato, la domanda si
intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi.».