Art. 27.
    1.  Il  comma  2  dell'Art.  70 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Per  gli  immobili di proprieta' dello Stato, della Regione,
della  provincia o del comune la concessione puo' essere data anche a
coloro  che  siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'amministrazione, al godimento del bene oppure a coloro che hanno
ottenuto un'assegnazione provvisoria da parte dell'ente competente ai
sensi dell'Art. 47-bis.».