Art. 27. 1. Il comma 2 dell'Art. 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Per gli immobili di proprieta' dello Stato, della Regione, della provincia o del comune la concessione puo' essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene oppure a coloro che hanno ottenuto un'assegnazione provvisoria da parte dell'ente competente ai sensi dell'Art. 47-bis.».