Art. 3.
    1.  Il  comma  3  dell'Art.  30 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «3.  All'approvazione  dei piani di attuazione di cui al presente
articolo si  applica  il  procedimento  previsto  dall'Art.  55. Fino
all'approvazione  del  piano  di  attuazione  trovano applicazione le
disposizioni dell'Art. 53, comma 1.».