Art. 3. 1. Il comma 3 dell'Art. 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'Art. 55. Fino all'approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 53, comma 1.».