Art. 36. 1. Il comma 9 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «9. Il trasferimento di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo e' ammesso soltanto qualora cio' si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densita' edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio. Detti masi possono essere trasferiti anche nel territorio di un comune confinante con quello ove e' sita la vecchia sede dell'azienda agricola, purche' la maggior parte dei terreni agricoli di proprieta' dell'azienda si trovi in quel comune. Aziende effettivamente coltivate con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda e' sita nella zona residenziale, possono trasferire il fabbricato aziendale rurale per oggettivi motivi come sopra specificati nel verde agricolo.».