Art. 36.
    1.  Il  comma  9  dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «9.  Il  trasferimento  di masi chiusi dalle zone residenziali in
zone  residenziali  rurali  o  nel verde agricolo e' ammesso soltanto
qualora cio' si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che
non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento
in loco, anche prescindendo dalla densita' edilizia e dal rapporto di
copertura  previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le
disposizioni  di legge sulla tutela del paesaggio. Detti masi possono
essere  trasferiti  anche  nel territorio di un comune confinante con
quello  ove  e'  sita  la vecchia sede dell'azienda agricola, purche'
la maggior  parte  dei terreni agricoli di proprieta' dell'azienda si
trovi   in   quel   comune.   Aziende  effettivamente  coltivate  con
allevamento  di  bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui
sede  di  azienda e' sita nella zona residenziale, possono trasferire
il  fabbricato  aziendale  rurale  per  oggettivi  motivi  come sopra
specificati nel verde agricolo.».