Art. 37.
    1.  Il  comma  10 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «10.  Il  nuovo  volume  a scopo residenziale, se inferiore a 150
metri  cubi,  realizzato  in unica applicazione in aggiunta al volume
residenziale esistente nell'area della vecchia sede dell'azienda, non
e'  sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata, purche'
non  venga  realizzata nessuna nuova separata unita' residenziale. In
caso di trasferimento di aziende artigianali o industriali nella zona
produttiva,   l'intero   volume   produttivo  esistente  e'  soggetto
all'obbligo di convenzionamento.».