Art. 37. 1. Il comma 10 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «10. Il nuovo volume a scopo residenziale, se inferiore a 150 metri cubi, realizzato in unica applicazione in aggiunta al volume residenziale esistente nell'area della vecchia sede dell'azienda, non e' sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata, purche' non venga realizzata nessuna nuova separata unita' residenziale. In caso di trasferimento di aziende artigianali o industriali nella zona produttiva, l'intero volume produttivo esistente e' soggetto all'obbligo di convenzionamento.».