Art. 43. 1. Il comma 18 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonche' di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole e' consentita la costruzione di una abitazione nella misura massima di 495 metri cubi. La necessita' di un'abitazione deve essere accertata dal- l'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuita' di presenza di una persona per l'esercizio dell'attivita' produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadri, di cm 500 metri quadri adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attivita' di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.». 2. Il comma 23 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non piu' utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'Art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. Per la durata di venti anni non puo' essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione puo' essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda. La giunta provinciale emana le relative direttive. Gli interventi edilizi ai sensi dell'Art. 108 della presente legge e della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, possono essere realizzati anche nel volume aziendale rurale nella sede dell'azienda, qualora lo stesso non sia piu' necessario per la conduzione dell'azienda agricola.».