Art. 43.
    1.  Il  comma  18 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «18.  Nella  sede  di  impianti  per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonche' di
aziende  zootecniche  industrializzate  e di aziende ortofloricole e'
consentita  la  costruzione di una abitazione nella misura massima di
495  metri cubi. La necessita' di un'abitazione deve essere accertata
dal-  l'ispettorato  agrario  competente  per territorio in base alle
esigenze  oggettive  di  continuita'  di  presenza di una persona per
l'esercizio dell'attivita' produttiva sopraindicata. Sono considerate
aziende  ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono
di  un'area  di  almeno  5.000  metri  quadri, di cm 500 metri quadri
adibiti  a  serre  con  struttura permanente. Il gestore dell'azienda
deve  avere  esercitato da almeno tre anni l'attivita' di giardiniere
ed  essere  iscritto  nell'apposito  registro  previsto  dal relativo
ordinamento professionale.».
    2.  Il  comma  23 dell'Art. 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «23.  I  fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi, esistenti o
autorizzati  alla  data  di entrata in vigore della legge provinciale
20 settembre  1973,  n.  38,  e  al momento della presentazione della
domanda  di costruzione siti nel verde agricolo e non piu' utilizzati
per  la  conduzione  di aziende agricole, possono essere trasformati,
nei  limiti  della  cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o
possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati
a  una  distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato,
delimitato  ai  sensi  dell'Art. 12 della legge provinciale 15 aprile
1991,  n.  10,  e successive modifiche, e che vengano allacciati alla
rete  idrica  e  alla fognatura comunale. Per la durata di venti anni
non puo' essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso
di  demolizione  e  ricostruzione  l'ubicazione  puo' essere spostata
nell'ambito  della  sede dell'azienda. La giunta provinciale emana le
relative  direttive.  Gli  interventi  edilizi ai sensi dell'Art. 108
della  presente  legge e della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.
57, possono essere realizzati anche nel volume aziendale rurale nella
sede  dell'azienda,  qualora lo stesso non sia piu' necessario per la
conduzione dell'azienda agricola.».