Art. 48.
    1.  Il  comma  2  dell'Art. 112 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Quando la particolare conformazione del terreno non consente
altra   soluzione,  il  sindaco,  previo  nulla  osta  dell'autorita'
preposta  alla  tutela della strada, puo' autorizzare l'ampliamento e
la  ricostruzione  di  edifici  esistenti e, per motivi di tutela del
paesaggio,  nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e
statali  con  distanze  minori  da  quelle  previste  dal  comma 1, a
condizione  che  non  venga  pregiudicato un eventuale allargamento o
rettifica  della  strada e non vengano ostacolate la visibilita' e la
viabilita' in generale.».