Art. 48. 1. Il comma 2 dell'Art. 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell'autorita' preposta alla tutela della strada, puo' autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilita' e la viabilita' in generale.».