Art. 50. 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi: «4. In caso di coibentazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, si puo' derogare dalle distanze tra fabbricati, altezze dei fabbricati e distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, purche' vengano rispettate le distanze prescritte dal codice civile. 5. In caso di costruzione di edifici non possono essere superati valori massimi, ancora da definire, di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento. Il regolamento di esecuzione verra' approvato con delibera della giunta provinciale e includera' anche le categorie degli edifici per le quali trova applicazione questo comma. 6. Se il valore di cui al comma 5 e' inferiore almeno del 60 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura urbanistica. I relativi criteri verranno stabiliti con delibera della giunta provinciale. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.».