Art. 50.
    1.  Dopo  il  comma  3  dell'Art.  127  della  legge  provinciale
11 agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  sono aggiunti i
seguenti commi:
    «4.  In  caso  di coibentazione di edifici esistenti alla data di
entrata  in vigore della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, si
puo' derogare dalle distanze tra fabbricati, altezze dei fabbricati e
distanze  dai  confini  previsti nel piano urbanistico o nel piano di
attuazione,  purche'  vengano  rispettate  le distanze prescritte dal
codice civile.
    5.  In caso di costruzione di edifici non possono essere superati
valori  massimi,  ancora da definire, di fabbisogno di calore annuale
per  riscaldamento. Il regolamento di esecuzione verra' approvato con
delibera  della  giunta  provinciale  e includera' anche le categorie
degli edifici per le quali trova applicazione questo comma.
    6.  Se il valore di cui al comma 5 e' inferiore almeno del 60 per
cento  rispetto  al  valore  massimo,  uno spessore di coibentazione,
ancora  da definire, non viene calcolato come cubatura urbanistica. I
relativi   criteri  verranno  stabiliti  con  delibera  della  giunta
provinciale.
    7.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.».