Art. 51. 1. Il comma 1 dell'Art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati e' ammesso l'ampliamento quantitativo degli edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attivita' ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L'ampliamento e' consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non e' consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.». 2. Il comma 7 dell'Art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 e' condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione e' destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'Art. 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Decorso tale termine il sindaco rilascia i nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.». 3. Dopo il comma 10 dell'Art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «11. La previsione di nuove zone turistiche puo' essere vietata, per motivi paesaggistici o urbanistici, con delibera della giunta provinciale su aree contermini ai laghi in una fascia della profondita' fino a 300 metri dalla linea di battigia. L'ampliamento quantitativo puo' essere ridotto alla misura fissata per le zone turistiche sviluppate.».