Art. 51.
    1.  Il  comma  1  dell'Art. 128 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1.  Allo  scopo  di  recuperare  i  posti  letto  degli esercizi
ricettivi  disattivati  e'  ammesso  l'ampliamento quantitativo degli
edifici  che  il  1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di
camere   o   appartamenti   ammobiliati   per  ferie  o  esercitavano
un'attivita' ricettiva con i presupposti per la classificazione nella
regolamentazione  di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono
classificati   quale   esercizio   ricettivo  ai  sensi  della  legge
provinciale  14 dicembre  1988,  n.  58.  L'ampliamento e' consentito
entro  il  numero  complessivo  di  letti  esistenti  alla  data  del
1° gennaio  1985.  Tale  ampliamento  non  e'  consentito  nelle zone
sottoposte   a   divieto   assoluto   di   costruzione   per   motivi
paesaggistici.».
    2.  Il  comma  7  dell'Art. 128 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «7.  La  concessione  edilizia  per l'ampliamento quantitativo di
esercizi  ricettivi  ai  sensi  del  comma  3  e'  condizionata  alla
presentazione  di  un  atto  unilaterale  d'obbligo,  con il quale il
sindaco  viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo
che la costruzione e' destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha
durata  ventennale.  L'atto  d'obbligo  vale  anche per i progetti di
variante non essenziale ai sensi dell'Art. 82, comma 2, e per i quali
la  concessione  edilizia  viene  rilasciata  entro  tre  anni  dalla
sottoscrizione  dell'atto  d'obbligo. Decorso tale termine il sindaco
rilascia  i  nulla  osta  per  la cancellazione del vincolo nel libro
fondiario.».
    3.  Dopo  il  comma  10  dell'Art.  128  della  legge provinciale
11 agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto il
seguente comma:
    «11.  La previsione di nuove zone turistiche puo' essere vietata,
per  motivi  paesaggistici  o  urbanistici, con delibera della giunta
provinciale   su  aree  contermini  ai  laghi  in  una  fascia  della
profondita'  fino  a 300 metri dalla linea di battigia. L'ampliamento
quantitativo  puo'  essere  ridotto  alla  misura fissata per le zone
turistiche sviluppate.».