Art. 7. 1. L'Art. 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 45 (Piani di attuazione delle zone produttive). - 1. Per le zone produttive utilizzate in data 1° ottobre 1997 per meno del 75 per cento da aziende, si devono predisporre dei piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni o dalla provincia per le zone definite di interesse provinciale. 2. La predisposizione del piano di attuazione spetta ai proprietari se rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona; l'ente competente puo' affidare la predisposizione del piano di attuazione anche alle imprese provvisoriamente assegnatarie, se queste rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona. In tutti questi casi dovra' essere stipulata una convenzione tra l'ente competente e i committenti aventi titolo alla redazione del piano di attuazione, nella quale sono stabiliti gli oneri urbanistici, gli oneri relativi all'assegnazione delle aree ai singoli settori economici, cosi' come gli eventuali altri oneri che dovranno essere rispettati nel piano di attuazione. 3. Se il procedimento per la predisposizione del piano di attuazione ai sensi del comma 2 non viene avviato entro sei mesi dalla individuazione della zona produttiva nel piano urbanistico comunale, l'ente competente entro altri sei mesi provvede d'ufficio all'incarico per la predisposizione del piano di attuazione. 4. Il contenuto del piano di attuazione e' quello indicato dall'Art. 38; e' prescritta la suddivisione in aree liberamente disponibili e in aree soggette ad esproprio. Il modello non e' prescritto. Per le aziende esistenti devono essere indicate e delimitate, nel piano di attuazione, le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all'ampliamento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. Devono essere allegati uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonche' la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento. 5. La giunta provinciale puo' stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni. 6. Il piano di attuazione, deliberato dal consiglio comunale o dal competente organo consorziale, e' trasmesso alla giunta provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione e' integrata dal direttore della ripartizione provinciale artigianato o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La giunta provinciale puo' apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente pianificazione degli insediamenti della zona, nonche' l'osservanza delle norme di legge e di regolamento. Per le zone con un'estensione fino a 5000 metri quadri, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 34. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale e' approvato dalla giunta provinciale, previo deposito per trenta giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti. 7. Sul piano di attuazione predisposto e presentato dai soggetti di cui al comma 2 i comuni devono esprimersi entro sessanta giorni e, se il piano ha per oggetto zone con una estensione superiore a 5000 metri quadri, i comuni devono trasmetterlo alla giunta provinciale, che provvede all'approvazione. Nelle zone di interesse provinciale il piano di attuazione deve essere presentato alla giunta provinciale. 8. Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni e la provincia possono affidare, mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie all'apprestamento della zona interessata, alle imprese assegnatarie o ad enti direttamente interessati all'esecuzione di tali opere. 9. Nella convenzione di cui al comma 8, i comuni o consorzi di comuni possono prevedere il trasferimento, in tutto o in parte, della proprieta' delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria delle zone produttive di rispettivo interesse, in favore degli assegnatari delle aree servite o degli enti direttamente interessati all'esecuzione delle opere, anche in comunione, a titolo gratuito o per un corrispettivo comunque non superiore all'ammontare dei costi sostenuti dall'amministrazione per il loro apprestamento. Nella stessa convenzione gli enti territoriali possono imporre agli assegnatari l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di penetrazione e relative opere di urbanizzazione primaria, anche in forma associata o consorziata.».