Art. 7.
    1.  L'Art.  45  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art. 45 (Piani di attuazione delle zone produttive). - 1. Per le
zone  produttive  utilizzate  in data 1° ottobre 1997 per meno del 75
per  cento da aziende, si devono predisporre dei piani di attuazione.
I  piani  di  attuazione  sono  predisposti  dal  comune o dai comuni
consorziati  ai  sensi  dell'ordinamento dei comuni o dalla provincia
per le zone definite di interesse provinciale.
    2.   La   predisposizione  del  piano  di  attuazione  spetta  ai
proprietari  se rappresentano almeno il 75 per cento della superficie
della  zona;  l'ente  competente puo' affidare la predisposizione del
piano di attuazione anche alle imprese provvisoriamente assegnatarie,
se queste rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della
zona.  In  tutti  questi casi dovra' essere stipulata una convenzione
tra  l'ente  competente  e i committenti aventi titolo alla redazione
del  piano  di  attuazione,  nella  quale  sono  stabiliti  gli oneri
urbanistici,  gli  oneri  relativi  all'assegnazione  delle  aree  ai
singoli  settori  economici, cosi' come gli eventuali altri oneri che
dovranno essere rispettati nel piano di attuazione.
    3.  Se  il  procedimento  per  la  predisposizione  del  piano di
attuazione  ai  sensi  del  comma  2 non viene avviato entro sei mesi
dalla  individuazione  della  zona  produttiva  nel piano urbanistico
comunale,  l'ente  competente entro altri sei mesi provvede d'ufficio
all'incarico per la predisposizione del piano di attuazione.
    4.  Il  contenuto  del  piano  di  attuazione  e' quello indicato
dall'Art.  38;  e'  prescritta  la  suddivisione  in aree liberamente
disponibili  e  in  aree  soggette  ad  esproprio.  Il modello non e'
prescritto.  Per  le  aziende  esistenti  devono  essere  indicate  e
delimitate,  nel piano di attuazione, le aree di pertinenza, comprese
quelle  necessarie  all'ampliamento funzionale delle aziende, sentite
queste  ultime. Devono essere allegati uno schema per la costituzione
della  comunione  e/o per la divisione materiale dei terreni, nonche'
la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.
    5. La giunta provinciale puo' stabilire un termine entro il quale
il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni
devono    predisporre   il   piano   di   attuazione,   con   riserva
dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.
    6.  Il  piano  di attuazione, deliberato dal consiglio comunale o
dal   competente   organo   consorziale,  e'  trasmesso  alla  giunta
provinciale  ai  sensi e per gli effetti dell'Art. 32. La commissione
urbanistica  provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di
attuazione  e' integrata dal direttore della ripartizione provinciale
artigianato  o,  per  sua  delega,  da  un  direttore d'ufficio della
medesima  ripartizione. La giunta provinciale puo' apportare al piano
le    modifiche   necessarie   per   assicurare   una   soddisfacente
pianificazione  degli  insediamenti  della zona, nonche' l'osservanza
delle  norme di legge e di regolamento. Per le zone con un'estensione
fino  a  5000  metri  quadri,  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'Art.  34.  Il  piano  di  attuazione  per  le  zone produttive di
interesse  provinciale  e' approvato dalla giunta provinciale, previo
deposito  per  trenta giorni nella segreteria del comune o dei comuni
territorialmente competenti.
    7.  Sul piano di attuazione predisposto e presentato dai soggetti
di cui al comma 2 i comuni devono esprimersi entro sessanta giorni e,
se  il  piano ha per oggetto zone con una estensione superiore a 5000
metri  quadri,  i comuni devono trasmetterlo alla giunta provinciale,
che provvede all'approvazione. Nelle zone di interesse provinciale il
piano di attuazione deve essere presentato alla giunta provinciale.
    8.  Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei
comuni  e la provincia possono affidare, mediante convenzione, per le
zone   produttive   di  rispettiva  competenza,  la  progettazione  e
l'esecuzione  delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di
movimento  di  terra  e  tutte  le opere necessarie all'apprestamento
della   zona   interessata,  alle  imprese  assegnatarie  o  ad  enti
direttamente interessati all'esecuzione di tali opere.
    9.  Nella  convenzione  di cui al comma 8, i comuni o consorzi di
comuni possono prevedere il trasferimento, in tutto o in parte, della
proprieta'   delle   strade   di   penetrazione   e  delle  opere  di
urbanizzazione   primaria   delle   zone   produttive  di  rispettivo
interesse,  in  favore  degli  assegnatari delle aree servite o degli
enti  direttamente  interessati  all'esecuzione delle opere, anche in
comunione,  a  titolo  gratuito  o  per un corrispettivo comunque non
superiore  all'ammontare dei costi sostenuti dall'amministrazione per
il loro apprestamento. Nella stessa convenzione gli enti territoriali
possono   imporre  agli  assegnatari  l'obbligo  di  provvedere  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di penetrazione e
relative opere di urbanizzazione primaria, anche in forma associata o
consorziata.».