Art. 2.
                       Valutazione d'incidenza
    1.  La  valutazione  d'incidenza e' richiesta per tutti i piani o
progetti,  che  possano  avere  un'incidenza  significativa  sul sito
«Natura  2000»,  ed  e'  effettuata  nell'ambito  dei procedimenti di
approvazione gia' previsti dalla normativa provinciale.
    2.  Gli  organi  individuali  o  collegiali preposti all'esame ed
all'approvazione  dei  piani  e dei progetti ai sensi della normativa
provinciale   acquisiscono  a  tal  fine  il  parere  dell'esperto  o
incaricato  della  ripartizione  provinciale natura e paesaggio circa
l'incidenza del piano o progetto sul sito e la sua conservazione.
    3.  Ai  fini  della formulazione del parere di cui al comma 2, va
presentata,   da  parte  del  proponente  il  piano  o  progetto,  la
documentazione di cui all'allegato C).
    4.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 5, un piano o progetto
puo'  essere  approvato  nonostante il parere negativo dell'esperto o
incaricato  della ripartizione provinciale natura e paesaggio, quando
non  esistono  soluzioni  alternative e quando deve essere realizzato
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica.
    5. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo
di  habitat  prioritario  naturale  o una specie prioritaria, possono
essere   addotte  soltanto  considerazioni  connesse  con  la  salute
dell'uomo  e  la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di  primaria  importanza  per  l'ambiente ovvero, previo parere della
commissione  europea,  altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.
    6.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  4  e  5,  nei provvedimenti di
approvazione  sono disposte, anche a carico del proponente, le misure
compensative  necessarie per garantire la coerenza globale della rete
ecologica  europea  «Natura  2000», di cui e' data comunicazione alla
Commissione europea.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 26 ottobre 2001
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 4 dicembre 2001 Registro n. 1,
foglio n. 42