(Pubblicato nel 1° supl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana la seguente legge: Art. 1. Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4 1. Al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente: «2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalita' sociali proprie dell'erp relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui al successivi articoli e all'allegato 1.»; b) il comma 1 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente: «1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai corpi speciali di cui all'Art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema. ===================================================================== Bando con decorrenza 1° gennaio e | Bando con decorrenza 1° luglio e scadenza 30 giugno: | scadenza 31 dicembre: ===================================================================== Graduatoria con decorrenza |Graduatoria con decorrenza 1° luglio |1° gennaio c) il comma 3 dell'Art. 24 e' abrogato; d) la lettera a) del comma 2 dell'Art. 26 e' sostituita dalla seguente: «a) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel comune interessato»; e) il comma 1 dell'art, 27 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° novembre 2003 i comuni e le ALER possono accedere al sito dell'Unita' organizzativa politiche per la casa della direzione generale opere pubbliche, politiche per la Casa e protezione civile su cui sono indicate le modalita' operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonche' dell'utilizzo del sistema informatico regionale.»; f) dopo il comma 10 dell'Art. 30 e' inserito il seguente comma 10-bis: «10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 24, il comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l'assegnazione, ha facolta' di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell'alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purche' non sovradimensionato come previsto al precedente Art. 13, comma 6, lettera a), ovvero l'assegnazione di altro alloggio. L'occupante e' comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennita' o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione.».