Art. 11. Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali 1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi: a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico; b) disponibilita' di parcheggi esterni; c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione; d) sale convegni; e) servizi bancari, . f) servizi di ristoro; g) pronto soccorso; h) servizi di sicurezza; i) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card; j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.