Art. 11.
         Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali
    1.   Ai  fini  dell'attribuzione  della  qualifica  di  quartiere
fieristico  regionale,  da  parte del comune competente, il quartiere
deve avere i seguenti requisiti minimi:
      a) presenza   di   servizi   di   collegamento   funzionali  al
raggiungimento del quartiere fieristico;
      b) disponibilita' di parcheggi esterni;
      c) sicurezza  degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di  servizio  antincendio,  criteri per il materiale di allestimento,
unificazione  dei  requisiti  richiesti agli espositori in termini di
sicurezza,   servizio  di  vigilanza,  impianti  termici,  aerazione,
illuminazione;
      d) sale convegni;
      e) servizi bancari, .
      f) servizi di ristoro;
      g) pronto soccorso;
      h) servizi di sicurezza;
      i) servizio   informazioni,  mediante:  elenco  espositori  per
settore  merceologico,  interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
      j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.