Art. 13.
                  Modalita' di verifica e controllo
               dei requisiti dei quartieri fieristici
    1.  Entro  centoventi  giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento,  i  comuni  devono  trasmettere  alla direzione generale
regionale  competente  apposita  relazione  attestante la conformita'
degli   standard   riscontrati   nei  quartieri  fieristici  di  loro
competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento,
in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.
    2.  Nel  caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme
ai  criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le
manifestazioni   internazionali,  nazionali  e  regionali,  se  entro
sessanta  giorni  dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto
che  ha la disponibilita' a qualunque titolo del quartiere fieristico
presenta   un   progetto   di   adeguamento   ai  criteri  regionali,
specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
    3.  La  conformita' ai criteri regionali del quartiere fieristico
deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del
progetto  di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico
non  potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il
quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.