Art. 13. Modalita' di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni devono trasmettere alla direzione generale regionale competente apposita relazione attestante la conformita' degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali. 2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, se entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto che ha la disponibilita' a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione. 3. La conformita' ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.