Art. 14.
        Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni
         fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
                 Manifestazioni alla prima edizione
    1.   La  comunicazione  dello  svolgimento  della  manifestazione
fieristica  con  precedente  qualifica  internazionale,  nazionale  e
regionale,   o   alla   prima  edizione,  e'  presentata  dal  legale
rappresentante  del  soggetto  organizzatore  alla direzione generale
regionale competente e deve indicare:
      a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio
e conclusione della manifestazione;
      b) il  comune,  il  luogo  di  svolgimento,  la tipologia della
manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e,
nel   caso   di   «fiera  specializzata»,  l'indicazione  dei  giorni
dell'eventuale apertura al pubblico;
      c) la  superficie  netta  e  la  superficie totale dello spazio
espositivo in cui si svolge la manifestazione;
      d) la  dichiarazione  attestante  la disponibilita' degli spazi
espositivi da parte dell'organizzatore della manifestazione;
      e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella
precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati;
      f) la   dotazione  di  apposite  apparecchiature  di  controllo
automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di
sistemi equivalenti di controllo degli accessi.
    2.   Alla  comunicazione  deve  inoltre  essere  allegato,  anche
successivamente,   il  regolamento  ufficiale  della  manifestazione,
indicante  i  criteri di ammissibilita' degli espositori, l'ammontare
dei  canoni  e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi
essenziali  ed  il  programma  della  manifestazione  con particolare
riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad
altri eventi collaterali.
    3.  La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui
all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 30/2002.