Art. 14. Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione 1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, e' presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare: a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio e conclusione della manifestazione; b) il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico; c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione; d) la dichiarazione attestante la disponibilita' degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore della manifestazione; e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati; f) la dotazione di apposite apparecchiature di controllo automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di sistemi equivalenti di controllo degli accessi. 2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilita' degli espositori, l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali. 3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 30/2002.