Art. 15. Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali 1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica, locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare: a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione; b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico; c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla manifestazione fieristica; d) la dichiarazione attestante la disponibilita' degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore; e) il regolamento della manifestazione, indicante i requisiti di ammissibilita' degli espositori e l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali; f) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.