Art. 15.
                   Comunicazione dello svolgimento
               delle manifestazioni fieristiche locali
    1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente
una  precedente  qualifica,  locale  deve  essere trasmessa al comune
competente e deve indicare:
      a) la  denominazione,  gli  orari  di  svolgimento e le date di
inizio e conclusione della manifestazione;
      b) il  luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione,
del  settore  o  dei  settori merceologici interessati e, nel caso di
«fiera   specializzata»,   l'indicazione  dei  giorni  dell'eventuale
apertura al pubblico;
      c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla
manifestazione fieristica;
      d) la  dichiarazione  attestante  la disponibilita' degli spazi
espositivi da parte dell'organizzatore;
      e) il  regolamento  della manifestazione, indicante i requisiti
di  ammissibilita'  degli espositori e l'ammontare dei canoni e delle
quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
      f) il    programma   della   manifestazione   con   particolare
riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad
altri eventi collaterali.