Art. 16.
          Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni
    1.  La  direzione  generale competente, al fine di valorizzare il
patrimonio  fieristico  lombardo  e armonizzarlo con le altre realta'
fieristiche   nazionali,   promuove   le  opportune  intese  tra  gli
organizzatori  di  manifestazioni  fleristiche  lombarde  al  fine di
evitare  distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai
suoi   utenti   per  l'effetto  di  concomitanze  tra  manifestazioni
fieristiche di uguale merceologia.
    2.  Si  intende  concomitante  la  manifestazione  fieristica con
qualifica   internazionale,  nazionale  e  regionale  che  si  svolga
nell'ambito  della  Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso
tra   i   quindici   giorni  antecedenti  e/o  susseguenti  ad  altra
manifestazione  fieristica  con qualifica internazionale, nazionale e
regionale e merceologie uguali.
    3.  La  direzione  generale  competente,  qualora non si realizzi
accordo  tra  le  parti,  non  inserira'  nel calendario fieristico e
potra'  revocare  la qualifica alla manifestazione che, alla luce dei
criteri  di cui all'Art. 17, non risulti legittimata allo svolgimento
nelle date previste.
    4.  In  caso  di  mancato accordo tra le parti e' comunque. fatto
salvo   il   diritto,   per   l'organizzatore   della  manifestazione
riconosciuta  non legittimata allo svolgimento nelle date contestate,
a svolgere ugualmente la propria fiera nello stesso periodo richiesto
dal concorrente, alle condizioni indicate al comma 3.