Art. 16. Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni 1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realta' fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fleristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l'effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia. 2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell'ambito della Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali. 3. La direzione generale competente, qualora non si realizzi accordo tra le parti, non inserira' nel calendario fieristico e potra' revocare la qualifica alla manifestazione che, alla luce dei criteri di cui all'Art. 17, non risulti legittimata allo svolgimento nelle date previste. 4. In caso di mancato accordo tra le parti e' comunque. fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione riconosciuta non legittimata allo svolgimento nelle date contestate, a svolgere ugualmente la propria fiera nello stesso periodo richiesto dal concorrente, alle condizioni indicate al comma 3.