Art. 19.
              Coordinamento manifestazioni fleristiche
        per la formazione del calendario italiano e regionale
    1.    Gli    organizzatori    di    manifestazioni    fieristiche
internazionali, nazionali, regionali e locali nell'anno antecedente a
quello  di  svolgimento  della  manifestazione,  trasmettono di norma
entro  il  31 gennaio  le  richieste  di  inserimento  nel calendario
regionale   e   di   attribuzione   o  di  conferma  della  qualifica
internazionale,  nazionale,  regionale  o  locale,  tuttavia  per  le
manifestazioni  regionali  e  locali  e'  consentita la dilazione dei
termini  di  presentazione  fino al 30 aprile in quanto le stesse non
sono  da sottoporre al vaglio del coordinamento interregionale di cui
ai successivi commi 4 e 5;
    2.  La  direzione generale competente per materia e il comune per
le  manifestazioni  di propria competenza, hanno la facolta', ai fini
del  rispetto del principio di trasparenza del mercato e della difesa
dei   consumatori   di  chiedere  chiarimenti  o  integrazioni  della
documentazione  presentata dall'operatore fieristico, entro 15 giorni
dalla  data  di ricezione della medesima, con particolare riferimento
alla veridicita' dei dati ed alle modalita' della loro rilevazione.
    3.  Fatto  salvo  il  diritto  degli  organizzatori ad effettuare
comunque  la  manifestazione  decorsi  sessanta  giorni dalla data di
ricezione  al protocollo della giunta regionale della comunicazione o
dell'inoltro dei chiarimenti o atti richiesti, qualora tale richiesta
pervenga  alla  direzione  generale competente dopo le date di cui al
comma  1  la  manifestazione  decade  dal  diritto di inserimento nel
calendario nazionale e regionale relativo all'anno seguente.
    4.  La  direzione  generale  competente  per  materia,  entro  il
31 marzo   dell'anno   antecedente  a  quello  di  svolgimento  della
manifestazione  fieristica, al fine della predisposizione della bozza
del   calendario  fieristico  italiano,  trasmette  al  coordinamento
interregionale  l'elenco  delle  fiere internazionali e nazionali che
saranno  organizzate  in  Lombardia  con  i dati relativi al soggetto
organizzatore,  alla  denominazione,  alla  qualifica,  al periodo di
svolgimento, ai settori merceologici e alla sede di svolgimento.
    5.  Entro  il  31 marzo dell'anno precedente lo svolgimento della
manifestazione  fieristica,  con decreto del dirigente competente per
materia  viene  comunicato  agli  organizzatori  il riconoscimento di
qualifica  internazionale e nazionale. Tale riconoscimento si intende
definitivo  salvo  l'eventuale  verifica;  in  sede  di coordinamento
interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni
di  altre  regioni  qualora  il  coordinamento interregionale dovesse
adottare un regolamento disciplinante tali concomitanze.
    6. Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il
calendario    regionale   per   le   manifestazioni   con   qualifica
internazionale,   nazionale   e   regionale,  che  contribuira'  alla
formazione del calendario nazionale.
    7.  Ai fini della pubblicazione del calendario regionale i comuni
trasmettono  l'elenco  delle  manifestazioni  di loro competenza alle
camere  di  commercio competenti per territorio entro il 31 luglio di
ogni  anno.  Le  camere di commercio redigono gli elenchi provinciali
delle   manifestazioni  locali  e  ne  curano  la  trasmissione  alla
direzione  generale della giunta regionale competente sia su supporto
cartaceo  che informatico, entro il 15 settembre dell'anno precedente
a quello in cui si svolgono le manifestazioni.
    8.  Entro  il  30 novembre di ogni anno viene pubblicato nel sito
internet   della  direzione  generale  competente  e  nel  Bollettino
ufficiale  della Regione il calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.