Art. 22. Disciplina per il riordino degli enti fieristici 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche e gli enti fieristici, iscritti all'elenco di cui all'Art. 21, che intendono procedere a trasformazioni societarie inviano alla direzione generale regionale competente il progetto di trasformazione comprensivo di identificazione del patrimonio dell'Ente fieristico, che sara' approvato con decreto del dirigente competente. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una societa' per azioni il progetto dovra' identificare anche: a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da parte di enti pubblici e di societa' od enti privati; b) la ripartizione di capitale sociale. 2. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'Art. 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 1 lettera a). 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per poter usufruire dei benefici di cui all'Art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, previsti dalla legge n. 289 Art. 80, comma 43 del 27 dicembre 2002 fino al 30 marzo 2005.