Art. 22.
          Disciplina per il riordino degli enti fieristici
    1.  Gli  organizzatori  di  manifestazioni fieristiche e gli enti
fieristici,  iscritti  all'elenco  di  cui all'Art. 21, che intendono
procedere a trasformazioni societarie inviano alla direzione generale
regionale  competente  il  progetto  di trasformazione comprensivo di
identificazione   del  patrimonio  dell'Ente  fieristico,  che  sara'
approvato con decreto del dirigente competente.
    Nel  caso  in cui la trasformazione preveda anche la costituzione
di una societa' per azioni il progetto dovra' identificare anche:
      a) gli  ulteriori  apporti  finanziari  o  di  beni  e diritti,
strumentali  all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per
azioni da parte di enti pubblici e di societa' od enti privati;
      b) la ripartizione di capitale sociale.
    2.  L'atto  di  trasformazione  deve  essere  accompagnato da una
relazione  di  stima redatta a norma dell'Art. 2343 del codice civile
per  quanto  attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 1 lettera
a).
    3.  Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria
per  poter  usufruire  dei  benefici  di  cui all'Art. 10 della legge
11 gennaio  2001, n. 7, previsti dalla legge n. 289 Art. 80, comma 43
del 27 dicembre 2002 fino al 30 marzo 2005.