Art. 8. Procedure per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche 1. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorita' competente di cui all'Art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali. 2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale e' attribuita con decreto del dirigente regionale competente. 3. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalita' stabilite dall'Art. 14 oppure dall'Art. 15. 4. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da: a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente; b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia gia' in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente; c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7; d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l'applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti; e) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della unione europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle societa' di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'organizzazione; f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attivita' fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali. 5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli articoli 2, 3, 5 e 7 per l'attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge n. 241/1990, la qualificazione spettante, ovvero trasmette gli atti al comune competente.