Art. 8.
            Procedure per l'attribuzione delle qualifiche
                   alle manifestazioni fieristiche
    1.  La  domanda  per l'attribuzione o la conferma della qualifica
internazionale,  nazionale,  regionale  o  locale alle manifestazioni
fieristiche  deve  essere  presentata,  dal legale rappresentante del
soggetto  organizzatore,  all'autorita' competente di cui all'Art. 4,
commi  2  e  4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il
31 gennaio  dell'anno  precedente  alla  data  di  svolgimento  della
manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro
il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.
    2.   La   qualifica,   o   la   conferma   della   qualifica,  di
internazionale,  nazionale  e regionale e' attribuita con decreto del
dirigente regionale competente.
    3.  La  domanda  per l'attribuzione o la conferma della qualifica
vale  anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione
fieristica,  di  cui  e  secondo  le modalita' stabilite dall'Art. 14
oppure dall'Art. 15.
    4.  La  domanda  per l'attribuzione o la conferma della qualifica
deve essere corredata da:
      a) regolamento  ufficiale  della  manifestazione,  da allegarsi
anche successivamente;
      b) citazione   degli   estremi   di   registrazione   dell'atto
costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in
cui  tale  documentazione  sia  gia' in possesso dell'amministrazione
regionale;   per   le   manifestazioni   di  nuova  istituzione  tale
documentazione deve essere prodotta integralmente;
      c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli articoli 2,
3, 5 e 7;
      d) dichiarazione    attestante,    nello    svolgimento   della
manifestazione  fieristica,  l'applicazione  di  tutte  le  normative
igienico-sanitarie,  di  sicurezza  ambientale  e sul lavoro previste
dalle leggi vigenti;
      e) dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica del bilancio
annuale  da  parte  di  una  societa'  di revisori contabili iscritta
nell'apposito  albo  della  CONSOB  o  di equivalente organo di paesi
della   unione   europea   o   extracomunitari,   relativamente  alle
manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni
di  manifestazioni  fieristiche  che  operano  con  forme  giuridiche
diverse   dalle   societa'  di  capitali  deve  essere  prodotta  una
autocertificazione  illustrante  lo  stato  patrimoniale  ed il conto
economico dell'organizzazione;
      f) dichiarazione    attestante    l'esercizio    dell'attivita'
fieristica  nello  stesso  settore  merceologico  da  almeno due anni
relativamente  alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno
per le manifestazioni nazionali.
    5.   Qualora   il   dirigente,   in  sede  di  istruttoria  della
documentazione  allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione
non  possiede  i  requisiti  previsti  agli  articoli 2, 3, 5 e 7 per
l'attribuzione  o  la  conferma della qualifica richiesta, determina,
con  provvedimento  motivato, e con le procedure previste dalla legge
n.  241/1990,  la qualificazione spettante, ovvero trasmette gli atti
al comune competente.