Art. 9. Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali 1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi: a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico; b) disponibilita' di parcheggi esterni; c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione; d) sale convegni; e) prenotazione viaggi ed alberghi; f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici; g) servizi bancari; h) servizi di ristoro; i) servizio stampa; j) pronto soccorso k) servizi di sicurezza; l) spedizioniere; m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte; n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card; o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche; p) sistemi informatizzati.