Art. 9.
      Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
    1.   Ai  fini  dell'attribuzione  della  qualifica  di  quartiere
fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere
deve avere i seguenti requisiti minimi:
      a) presenza   di   servizi   di   collegamento   funzionali  al
raggiungimento del quartiere fieristico;
      b) disponibilita' di parcheggi esterni;
      c) sicurezza  degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di  servizio  antincendio,  criteri per il materiale di allestimento,
unificazione  dei  requisiti  richiesti agli espositori in termini di
sicurezza,   servizio  di  vigilanza,  impianti  termici,  aerazione,
illuminazione;
      d) sale convegni;
      e) prenotazione viaggi ed alberghi;
      f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
      g) servizi bancari;
      h) servizi di ristoro;
      i) servizio stampa;
      j) pronto soccorso
      k) servizi di sicurezza;
      l) spedizioniere;
      m) centro  affari, mediante: servizio informazioni in generale,
centro  accoglimento  operatori  e delegazioni, servizio informazioni
import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti
commerciali, domande e offerte;
      n) servizio   informazioni,  mediante:  elenco  espositori  per
settore  merceologico,  interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
      o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
      p) sistemi informatizzati.