Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) impianto  di  comunicazione  pubblica stradale: il manufatto
bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due
appoggi  saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo
di cm 50 e superficie utile massima di mq 6 per facciata, finalizzato
ad  accogliere  comunicazioni di pubblica utilita' ed interesse della
Regione  o, previo accordo con la competente direzione generale della
giunta  regionale, della provincia, quali numeri verdi, numeri utili,
indicazioni  di  servizi  di pubblica utilita', informazioni relative
agli   itinerari   ambientali   e  culturali,  campagne  di  pubblica
informazione  e/o  sensibilizzazione. Alla comunicazione di interesse
pubblico  puo'  essere abbinata, nell'ambito del medesimo impianto ed
al solo fine di consentire la copertura dei relativi costi, eventuale
pubblicita'  commerciale,  la  quale  puo'  occupare  uno  dei lati o
sezioni  del  pannello ovvero la sezione inferiore di questo su uno o
su entrambi i lati;
      b) impianto  di  indicazione  stradale di interesse culturale e
turistico:  il  manufatto  bidimensionale  costituito  da un pannello
rigido  sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con
luce  libera minima dal suolo di cm 150, larghezza ed altezza massima
del  pannello  rispettivamente  di cm 250 e cm 70, recante in lettere
bianche  su  fondo  marrone  l'indicazione  di  luogo  o  percorso di
interesse  turistico,  culturale  o  cojnunque di rilevanza pubblica,
accompagnata  da  freccia  bianca  di indicazione ed eventuale logo o
simbolo  grafico.  I  relativi bozzetti sono definiti dalla Regione o
dalla provincia interessata.