Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) impianto di comunicazione pubblica stradale: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm 50 e superficie utile massima di mq 6 per facciata, finalizzato ad accogliere comunicazioni di pubblica utilita' ed interesse della Regione o, previo accordo con la competente direzione generale della giunta regionale, della provincia, quali numeri verdi, numeri utili, indicazioni di servizi di pubblica utilita', informazioni relative agli itinerari ambientali e culturali, campagne di pubblica informazione e/o sensibilizzazione. Alla comunicazione di interesse pubblico puo' essere abbinata, nell'ambito del medesimo impianto ed al solo fine di consentire la copertura dei relativi costi, eventuale pubblicita' commerciale, la quale puo' occupare uno dei lati o sezioni del pannello ovvero la sezione inferiore di questo su uno o su entrambi i lati; b) impianto di indicazione stradale di interesse culturale e turistico: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm 150, larghezza ed altezza massima del pannello rispettivamente di cm 250 e cm 70, recante in lettere bianche su fondo marrone l'indicazione di luogo o percorso di interesse turistico, culturale o cojnunque di rilevanza pubblica, accompagnata da freccia bianca di indicazione ed eventuale logo o simbolo grafico. I relativi bozzetti sono definiti dalla Regione o dalla provincia interessata.