CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
                 DI COMUNICAZIONE PUBBLICA STRADALE
             Ai sensi del Regolamento regionale n./2002
    Tra  la Regione Lombardia, c.f. e p. IVA 80050050154, con sede in
Milano,  via  Fabio  Filzi  n.  24,  rappresentata  per  la  presente
convenzione  dal direttore generale della direzione generale con sede
in
                                  E
la societa'
p. IVA con sede in
                SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Oggetto della convenzione.
    Con       la      presente      convenzione      la      societa'
......................................  si  impegna  a  collocare sul
territorio regionale, con le modalita' di cui ai successivi articoli,
impianti   di   comunicazione   pubblica  stradale  con  presenza  di
pubblicita'   commerciale   conformi  alle  disposizioni  di  cui  al
regolamento   regionale  n.  ........./2002  «Regolamentazione  della
comunicazione  pubblica  stradale  e  degli  impianti  di indicazione
stradale di interesse culturale e turistico».
    A  fronte  di  tale  onere,  la  Regione Lombardia riconosce alla
societa'  la  facolta'  di  sfruttare  commercialmente  parte di tali
impianti,  secondo  le  prescrizioni  di  seguito specificate, per la
collocazione di pubblicita' commerciale.
2. Numero e collocazione degli impianti.
    La  societa'  si  impegna a collocare, in attuazione del presente
contratto,  n.  ...  impianti  bifacciali  tra  loro  identici  delle
dimensioni  utili  complessive  di  cm  ....  x  ...., come da schema
progettuale allegato.
    Gli  impianti  dovranno  essere  collocati lungo la rete stradale
della Lombardia secondo i seguenti criteri:
      a) bacino geografico:
      b) categoria delle strade:
      c) frequenza degli impianti:
      d) elementi di prossimita':
      e) altri elementi:
3.  Dimensione, contenuti ed aggiornamento periodico del messaggio di
interesse pubblico.
    La  sezione  di  ognuno degli impianti di cui all'Art. 2, per una
dimensione  di  cm ... x ..., dovra' essere riservata al messaggio di
interesse  pubblico  i  cui  bozzetti dovranno essere trasmessi dalla
direzione generale alla societa' entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente contratto.
    Qualora  tale  data  non  dovesse essere rispettata e, nelle more
dell'adempimento, avesse inizio la collocazione degli impianti, nello
spazio  riservato  al  messaggio  di interesse pubblico dovra' essere
esposto  il  logo della Regione Lombardia accompagnato dalla dicitura
«................».
    La  Regione ha facolta' di chiedere l'aggiornamento del messaggio
in  ragione  di  3  volte  per ogni anno solare. L'aggiornamento deve
essere effettuato a cura della societa' ....................... entro
trenta giorni dalla richiesta.
    La   predisposizione,   stampa,   collocazione,   manutenzione  e
sostituzione  periodica  del  messaggio  di  interesse  pubblico sono
assunti        a       totale       carico       della       societa'
..................................
4. Dimensione e contenuti della pubblicita' commerciale.
    La   sezione   .....................................,   per   una
dimensione  di  cm  ...  \times  ..., di ognuno degli impianti di cui
all'Art.  2  potra'  ospitare pubblicita' commerciale per la quale e'
riconosciuta  piena  liberta'  di gestione e titolarita' contrattuale
alla societa' fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
      a)   non   potranno   essere  esposti  pubblicita'  o  messaggi
promozionali appartenenti alle seguenti categorie:
        a)1  politici o d'opinione, religione, di istituzioni diverse
dalla Regione;
        a)2 prodotti
        a)3
      b)   i   bozzetti   delle   pubblicita'  da  esporsi,  comunque
rispondenti  alle limitazioni di cui alla lettera a., dovranno essere
trasmessi  per  l'approvazione  preventiva alla direzione generale la
quale  ha  facolta'  di  esprimere  diniego motivato, qualora ravvisi
incompatibilita'  con  il  messaggio  di  interesse pubblico, entro 7
giorni  dal  ricevimento. Decorso tale termine il bozzetto si intende
approvato.
    Non  e'  in  ogni  caso  ammessa la presenza di pubblicita' sugli
impianti  in  assenza  di comunicazione pubblica, fatto salvo il caso
del messaggio temporaneo di cui all'Art. 3.
5. Oneri.
    Tutti   gli   oneri   connessi  alla  esecuzione  della  presente
convenzione,  ivi  compresa  la  registrazione  della stessa, saranno
integralmente  assolti  dalla societa' a fronte del diritto di questa
di  sfruttare  commercialmente  gli  spazi destinati alla pubblicita'
commerciale.
    In  particolare,  ai  sensi  di  quanto  disposto dal regolamento
regionale ...../2002, la societa' si fa carico:
      a)  di  ogni  onere  connesso alla realizzazione e collocazione
dell'impianto;
      b) del pagamento degli oneri dovuti all'ente proprietario della
strada per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni;
      c)  della  stampa,  affissione  e  sostituzione  periodica  del
messaggio  di interesse pubblico cosi' come concordato con la Regione
o con la provincia interessata;
      d)   del   rispetto   di  eventuali  vincoli  alla  pubblicita'
abbinabile;
      e)  della rimozione dell'impianto, nei casi previsti all'Art. 7
ovvero alla scadenza del contratto.
6. Durata.
    La  presente  convenzione  ha durata di anni 10 a decorrere dalla
data di sottoscrizione, ninnovabili alla scadenza;
7. Recesso.
    E' facolta' della Regione recedere dalla presente convenzione nel
caso   venga   constatata  l'inosservanza  da  parte  della  societa'
............  ..........................  degli  adempimenti  e degli
obblighi  previsti  dalla  presente  convenzione  e  dalla  normativa
vigente   sulla  pubblicita'  stradale.  Il  recesso  avviene  previa
comunicazione,  con raccomandata a.r., nella quale sono contestate le
inosservanze  ed  assegnati 30 giorni al fine dell'adeguamento, salva
l'applicazione      delle     sanzioni     eventualmente     previste
dall'ordinamento.  Decorso  infruttuosamente tale termine, il recesso
opera  di  diritto  a  tutti  gli  effetti  e gli impianti collocati,
divenuti  illegittimi,  devono  essere  rimossi,  a pena di rimozione
coattiva  e di applicazione delle sanzioni, come previsto dalle norme
vigenti in materia.