Art. 10. Pesca subacquea 1. La pesca subacquea e' consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'Art. 8, comma 6, lettera l), della legge regionale n. 12/2001 solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove e' ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.