Art. 10.
                           Pesca subacquea

    1.  La  pesca  subacquea e' consentita esclusivamente nelle acque
lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'Art. 8, comma 6,
lettera l), della legge regionale n. 12/2001 solo in apnea, dall'alba
al  tramonto,  con  fucile  non provvisto di carica esplosiva e senza
l'ausilio  di  fonti  luminose.  Chi esercita la pesca subacquea deve
inoltre  attenersi  alle  norme  di  sicurezza previste dalle vigenti
leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in
mare.  Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove e' ammessa
la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.