Art. 12.
                      Forme esclusive di pesca

    1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive
di   pesca  comunque  denominate  o  costituite  hanno  l'obbligo  di
trasmettere,  direttamente  o tramite persona espressamente delegata,
alla provincia competente per territorio:
      a) il  programma  annuale  delle  opere  ittiogeniche di cui al
comma  3  dell'Art.  3  della  legge regionale n. 12/2001. Tali opere
possono   consistere   in   immissioni   di   pesce,   interventi  di
miglioramento  ambientale,  azioni  per  il  contenimento  di  specie
ittiche   dannose   e  quant'altro  possa  servire  a  migliorare  la
pescosita'  e/o  la  qualita'  degli  ambienti in cui la fauna ittica
vive;
      b) le  eventuali  ulteriori  indicazioni  per la gestione della
pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano
previste  nel  programma,  di  cui al comma 3 dell'Art. 3 della legge
regionale  n.  12/2001,  prescrizioni  oltre  a quelle indicate nella
legge regionale n. 12/2001 ed al presente regolamento;
      c) l'informazione sul sistema di vigilanza adottato;
      d) le notizie sul pescato dell'anno precedente.
    2.  Le  amministrazioni  provinciali verificano la compatibilita'
del  programmi pervenuti con le disposizioni della legge regionale n.
12/2001,  con  i  contenuti  del  piano ittico regionale e con quelli
della  pianificazione  provinciale  di settore ed entro il 31 ottobre
con   provvedimento   motivato,   da  comunicarsi  agli  interessati,
approvano   il   programma   disponendo   eventuali   prescrizioni  o
integrazioni migliorative. Trascorso il termine indicato senza che la
provincia   abbia  comunicato  l'approvazione,  il  programma  e'  da
intendersi approvato senza prescrizioni.
    3.   L'esecuzione   dei   programmi   approvati  dalla  provincia
costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o
dei  conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire
gli  opportuni  controlli, alla provincia e' data comunicazione della
realizzazione  delle opere ittiogeniche previste nei programmi con un
preavviso  non  inferiore  a  dieci  giorni  antecedenti alla data di
inizio dei lavori.