Art. 12. Forme esclusive di pesca 1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona espressamente delegata, alla provincia competente per territorio: a) il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/2001. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosita' e/o la qualita' degli ambienti in cui la fauna ittica vive; b) le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge regionale n. 12/2001 ed al presente regolamento; c) l'informazione sul sistema di vigilanza adottato; d) le notizie sul pescato dell'anno precedente. 2. Le amministrazioni provinciali verificano la compatibilita' del programmi pervenuti con le disposizioni della legge regionale n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative. Trascorso il termine indicato senza che la provincia abbia comunicato l'approvazione, il programma e' da intendersi approvato senza prescrizioni. 3. L'esecuzione dei programmi approvati dalla provincia costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla provincia e' data comunicazione della realizzazione delle opere ittiogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a dieci giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori.