Art. 13.
                   Gare e manifestazioni di pesca

    1.  Le  gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate
dalle   carte   ittiche  provinciali,  ad  esclusione  di  quelle  in
disponibilita'  privata,  possono  essere  organizzate dalla Regione,
dalle   province   e   dalle   associazioni   nazionali  o  regionali
qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.
    2.  La  provincia,  sentita  la consulta provinciale della pesca,
adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento
delle  gare  e  delle  manifestazioni  di  pesca,  nel rispetto delle
direttive fissate dalla Regione.
    3.  Le  province  possono  autorizzare deroghe alle misure minime
delle  specie  ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C
purche'   sia  resa  obbligatoria  le  reimmissione  nelle  acque  di
provenienza  di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone
ritenute dannose.
    4. Le province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca
possono   avvalersi   della   collaborazione  delle  associazioni  di
pescatori  dilettanti  qualificate  ai  sensi dell'Art. 6 della legge
regionale n. 12/2001.
    5.  La  provincia,  in  caso di manifestazioni promozionali, puo'
autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento
di  griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo
immesso.