Art. 13. Gare e manifestazioni di pesca 1. Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilita' privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI. 2. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione. 3. Le province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C purche' sia resa obbligatoria le reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose. 4. Le province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 12/2001. 5. La provincia, in caso di manifestazioni promozionali, puo' autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso.